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La disciplina della corrispondenza dei detenuti al «41-bis»: la lettera anonima

Autore: Giuseppe Molfese
Data: 22 Dicembre 2023

Con sentenza n. 51402 del 23 novembre-22 dicembre 2023, la prima sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta sulla disciplina della corrispondenza dei detenuti, dettata dall'art. 18-ter ord. pen., come modificato, dalla L. 8 aprile 2004, n. 95, e dall'art. 38, d.P.R. n. 230 del 2000 (reg. esec. ord. pen.).

La prima disposizione prevede, al comma 1, che per «esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto» è possibile disporre limitazioni nella corrispondenza epistolare, sottoporla a visto di controllo, nonché controllarne il contenuto, aprendo l'eventuale involucro. Il comma 5 prevede che, qualora a seguito del visto di controllo, l'autorità giudiziaria ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata al destinatario ne dispone il trattenimento, informando immediatamente di ciò il detenuto. Nonostante la disposizione normativa non specifichi le ipotesi in cui ciò possa avvenire, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il trattenimento può essere disposto solo qualora ricorrano i presupposti indicati dall'art. 18-ter, comma 1, ord. pen. e, cioè, quando l'autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per le esigenze relative alle indagini o di prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblica, che costituiscono i presupposti per l'adozione della prima forma di controllo. Quanto ai detenuti sottoposti al regime speciale dell'art. 41-bis ord. pen., la lett. e) del comma 2-quater di tale disposizione prevede la sottoposizione al visto di censura di tutta la corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia. La richiamata disposizione non indica quali siano le operazioni di controllo sulla corrispondenza e, in particolare, non descrive la disciplina del trattenimento della stessa; la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ad essa si applichi la regolamentazione generale dettata dagli artt. 18-ter ord. penit. e 38 reg. esec. ord. penit. e che, pertanto, tale trattenimento può essere disposto quando, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'autorità giudiziaria ritenga che sussiste una situazione di pericolo concreto per le esigenze indicate dall'art. 18-ter, comma 1, ord. pen., della quale il giudice deve dare conto con una motivazione che indichi gli elementi concreti dai quali tale pericolo viene desunto (Cass. pen., sez. I, 17 maggio 2018, n. 51187; Cass. pen., sez. I, 21 novembre 2012, n. 48365). Ulteriore limitazione, concernente la corrispondenza dei detenuti sottoposti a regime speciale, è dettata dall'art. 18 della Circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in data 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, recante disposizioni relative all'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis ord. pen., il quale esclude la possibilità per i detenuti/internati di spedire la corrispondenza che sia priva di indicazione del mittente. Quanto alla corrispondenza in arrivo priva di mittente, la disposizione in parola stabilisce che la stessa non deve essere consegnata al detenuto/internato, ma deve essere direttamente inoltrata all'autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza. Secondo Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2020, n. 15624, il carattere anonimo della missiva indirizzata al detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis ord. pen. sarebbe di per sé sufficiente a disporne il trattenimento; il controllo demandato all'Autorità giudiziaria atterrebbe unicamente al carattere effettivamente anonimo dello scritto, il quale integrerebbe di per sé un elemento di pericolosità tale da disporre il definitivo trattenimento della corrispondenza. Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 18-ter e dell'art. 41-bis ord. pen. - ma ciò vale ancor più per una disposizione di rango secondario quale l'art. 18 della circolare n. 3676/6126 - ne impone una lettura tale da escludere che diritti primari di rango costituzionale, attinenti alla sfera privata e personalissima dell'individuo, possano essere sostanzialmente compressi o eliminati in via preventiva, generale e astratta, in ragione della mera appartenenza a una determinata tipologia di indagati o condannati e attraverso provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria sui quali «l'autorità giudiziaria eserciti un controllo di legittimità che, privo di motivazione concreta e specifica, si riduce a vuoto simulacro di richiami normativi» (Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 2019, n. 32452).

In sostanza, il rispetto del diritto fondamentale sancito dall'art. 15 Cost. rende necessario assicurare che il controllo cui la libertà di corrispondenza è sottoposta, demandato all'autorità giudiziaria, non sia meramente formale, ma consista in una valutazione sostanziale e concreta operata in relazione ai criteri indicati dalla legge ed alle caratteristiche del caso specifico. 

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