Con ordinanza n. 24897 del 18 agosto 2022, la sezione lavoro della Corte di cassazione civile ha ricordato che l'art. 9, comma 1, L. n. 146 del 1980 ha istituito nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il servizio centrale degli ispettori tributari, divenuto, poi, servizio consultivo e ispettivo tributario (art. 1, comma 1, lett. a, D.L.vo n. 382 del 1999), il c.d. SECIT.
Le attribuzioni del SECIT consistevano (art. 22, comma 1, d.P.R. n. 107 del 2001) nell'elaborazione di studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformità agli indirizzi del Ministro (delle Finanze, in origine, dell'Economia e delle Finanze, successivamente). L'organico del servizio era composto di cinquanta esperti (art. 1 della legge n. 146 del 1980 e successive modifiche, successivamente art. 22 d.P.R. n. 107 del 2001) scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con...
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