Con sentenza n.
3352 del 6 febbraio 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione
ha affermato che la donazione in conto disponibile e con dispensa
dall’imputazione è attribuzione che si aggiunge a quanto spetta al beneficiario
a titolo di legittima, per cui l’intento del donante ereditando è quello di
conferire al donatario un vantaggio ulteriore, che si concreta nell’esenzione
dall’imputazione; con la dispensa dall’imputazione, disciplinata dall’art. 564,
comma 2, c.c., il legittimario trattiene la donazione e in più ha diritto a
ottenere la sua quota di legittima intera e non decurtata dalla donazione.
Come evidenziato da giurisprudenza risalente (Cass. civ., sez. II, 26 novembre 1971, n. 3457) dall’imputazione ex se crea a favore del beneficiario una posizione di indiscutibile vantaggio, consentendogli di limitare o, addirittura, di escludere l’efficacia delle liberalità disposte in favore di altri legittimari e di conservare le...
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