Con sentenza n. 15125 del 28 marzo-12 aprile 2024 la terza sezione penale della Corte di cassazione ha ricordato che le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all'autorità di cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il bis in idem, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione.
Tale principio è stato chiarito dalle Sezioni Unite in Cass. pen., sez. un., 12 novembre 1993, n. 26, nella quale il Supremo Consesso ha chiarito "è giurisprudenza costante di questa Corte che l'istituto della preclusione sia operante anche nei procedimenti incidentali, perché altrimenti si consentirebbe, indipendentemente dalla sopravvenienza di fatti nuovi o preesistenti non conosciuti, allo stesso giudice di merito di...
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