Con sentenza n. 3659 del 9 febbraio 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che la principale obbligazione dell’appaltatore di lavori edili consiste nel dare corretta esecuzione all’intervento edilizio secondo le modalità stabilite nel contratto di appalto e secondo le regole dell’arte costruttiva. In relazione alla suddetta obbligazione l’appaltatore è tenuto, ai sensi dell’art. 1667 c.c., alla garanzia per la presenza di difformità – ossia di discordanze tra l’opera realizzata e l’opera quale avrebbe dovuto essere in base alle prescrizioni contrattuali – o di vizi – ossia di difetti tecnici e di esecuzione. Il contenuto della garanzia è stabilito dall’art. 1668 c.c. Ove poi il difetto attenga specificamente ad edifici (o altre cose mobili destinate per loro natura a lunga durata) e sia grave ovvero sussista un evidente pericolo di crollo o l’edificio rovini per vizio del suolo o difetto della costruzione,...
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