Con ordinanza n. 24679 del 14 settembre 2021, la sesta
sezione civile, seconda sottosezione, della Corte di Cassazione ha precisato l’ambito
di applicazione degli artt. 54 c.p. e 4, L. 24 novembre 1981, n. 689, in
materia di scriminante dello stato di necessità in relazione alle sanzioni
amministrative.
Quest’ultima norma, rubricata “cause di esclusione della
responsabilità” prevede che “non risponde delle violazioni amministrative chi
ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Se la
violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il
pubblico ufficiale che ha dato l'ordine”.
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione dell'art. 218, comma 6, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), perché colto alla guida di veicolo nonostante la precedente...
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