Con sentenza n. 129 del 16 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha ricordato
che la nozione di licenziamento disciplinare trova la sua storica conferma
nella sentenza di questa Corte n. 204 del 1982, che ha esteso le garanzie
dettate dall’art. 7, comma 2 e 3, statuto lavoratori a tutti i licenziamenti
fondati su un inadempimento del lavoratore; la definizione è stata, poi,
recepita nella legge n. 92 del 2012, che, all’art. 1, comma 41, regola gli
effetti del licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare. Il
tratto comune delle causali giustificative del licenziamento disciplinare è il
notevole inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali, nelle due
varianti, essenzialmente quantitative, del giustificato motivo soggettivo ex
art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali)
e della giusta causa «che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del
rapporto» (art. 2119 c.c.).
La natura “ontologica”...
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