Con ordinanza n. 9814 del 13 aprile
2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione, richiamando la
sentenza n. 19161 del 2 agosto 2017 resa a Sezioni Unite, ha affermato che, oltre
all’ipotesi di mediazione tipica di cui all’art. 1754 c.c., secondo cui è
mediatore "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione
di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di
collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza" deve riconoscersi la
c.d. mediazione “atipica” fondata su un contratto a prestazioni corrispettive,
con riguardo anche a una soltanto delle parti interessate (mediazione c.d.
unilaterale).
Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una
parte, volendo concludere un affare, incarichi altri di svolgere un’attività
intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo
affare a determinate, prestabilite condizioni.
L’elemento di distinzione tra le due figure, del mediatore (tipico) e del...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
PACCHETTO ESERCITAZIONI TUTTE LE MATERIE - CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PROFESSORI
Alberto Marcheselli, Giuliana Passero, Massimo Scuffi