Con ordinanza n. 17159 del 21 giugno 2024, la quarta sezione civile della Corte di Cassazione, interpretando l’art. 20, comma 3, D.L. n. 78 del 2009, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che «l’Inps non può introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all’uopo predisposta dall’ente previdenziale» e ha escluso che «il certificato medico “negativo” – con segno di spunta sull’inesistenza delle condizioni per il diritto all’indennità di accompagnamento – rilasciato su modulo predisposto dall’INPS, possa condizionare la stessa domanda amministrativa e renderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall’atto d’impulso del procedimento amministrativo diretto all’accertamento delle condizioni sanitarie per il sorgere del beneficio...
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