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La minorata difesa nelle truffe contrattuali che si consumano attraverso trattative svolte interamente «a distanza» su piattaforma telematica digitale

Autore: Valerio de Gioia
Data: 04 Dicembre 2023

Con sentenza n. 48301 del 31 ottobre-4 dicembre 2023, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, c.p., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on line, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova il deceptus, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui si trova l'agente, determina una posizione contrattuale di maggior favore per quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (cfr., in tal senso, Cass. pen., sez. VI, 22 marzo 2017 n. 17937; Cass. pen., sez. II, 29 settembre 2016, n. 43706; più recentemente, Cass. pen., sez. II, 28 ottobre 2022, n. 2585 e Cass. pen., sez. II, n. 27132 del 2023).

Queste decisioni identificano le condizioni della minorata difesa nella "costante" distanza tra alienante ed acquirente nel corso della trattativa, che si dipana interamente su piattaforma digitale poiché tale modalità di contrattazione pone obiettivamente l'acquirente in una situazione di sfavore, in quanto questi è costretto ad affidarsi alle immagini, che non consentono una verifica della qualità del prodotto; a ciò si aggiunge che la trattativa telematica consente di vendere ed acquistare (anche) sotto mentite spoglie, rendendo complessa l'identificazione del contraente e ostacolando certamente il controllo sulle caratteristiche qualitative del prodotto offerto, oltre che l'affidabilità dell'alienante.

Si è dunque sostenuto (cfr., Cass. pen., sez. II, 2 dicembre 2021, n. 7819) che: "ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, l'interprete deve rifuggire dalla prospettiva anche implicita della valorizzazione di presunzioni assolute, e non può limitarsi a richiamare il dato astratto della commissione del reato in tempo di notte, ovvero on fine, dovendo considerare lo specifico contesto spazio-temporale in cui si sono verificate le vicende storico-fattuali oggetto d'imputazione, sì da enucleare, in concreto, l'effettivo ostacolo alla pubblica e privata difesa che sia, in ipotesi, derivato dalla commissione del reato nella circostanza in concreto valorizzata (in questo caso, di luogo "virtuale"), nonché l'approfittamento di essa da parte del soggetto agente" (cfr., ivi).

Occorre pertanto "individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata" (cfr., Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2010, n. 8819) e, in particolare, che l'avere agito on line abbia in concreto agevolato il soggetto nell'esecuzione del reato, ostacolando (pur senza annullarle del tutto) le possibilità di difesa pubblica o privata. 

La puntuale concretezza della disamina delle circostanze di fatto idonee a determinare una effettiva sperequazione cognitiva nella fase precontrattuale e la verifica che tale effetto sia sortito da una tale sperequata condizione impongono, di concludere che quando la trattativa prenda avvio dall'ostensione di un bene su una piattaforma telematica, ma poi si sviluppi attraverso contatti telefonici o messaggi istantanei, ovvero incontri in presenza, non può dirsi che uno dei contraenti versi necessariamente in una condizione di particolare vulnerabilità; costoro, invero, risultano esposti a ordinarie azioni fraudolente, non necessariamente agevolate dalla condizione sfavorevole in cui è posta la vittima di truffe contrattuali che si consumano attraverso trattative svolte interamente "a distanza", su piattaforma telematica digitale (nei termini, Cass. pen., sez. II, 8 luglio 2021, n. 28070; Cass. pen., sez. II, 14 ottobre 2020, n. 1085; Cass. pen., sez. II, 17 luglio 2018, n. 40045).

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