Con sentenza n. 34453 del 19 giugno-12 settembre 2024, la prima sezione
penale della Corte di Cassazione ha affermato che, a seguito di condanna per il
reato di cui di cui agli artt. 416 o 416-bis c.p., secondo la lettera dell'art.
417 c.p. una misura di sicurezza deve intervenire «sempre».
Tuttavia a fronte della perentoria formulazione della disposizione, alcune sentenze della Suprema Corte ritengono tale applicazione una conseguenza automatica della condanna per il reato di cui agli artt. 416 o 416-bis c.p., essendo presunta dalla legge la pericolosità richiesta per tale applicazione (di recente Cass. pen., sez. I, 19 maggio 2021, n. 33951; o anche Cass. pen., sez. II, 16 giugno 2023, n. 32569, secondo cui «in tema di libertà vigilata, il combinato disposto di cui agli artt. 230, comma 1, e 417 c.p. impone, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. a pena non inferiore a dieci anni di reclusione, l'applicazione di tale misura per la durata di...
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