Con ordinanza n. 29927 del 20 novembre 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che l'assicuratore della r.c.a. è debitore in via diretta d'una obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato (art. 144 cod. ass.), e come tutti i debitori risponderà in prima persona nel caso di mora a meno che non dimostri che il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c. (ex multis, Cass. civ., sez. VI-3, 17 marzo 2022, n. 8676; Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2019, n. 28811; Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2011, n. 1083). Rispetto a questa obbligazione l’assicuratore non può invocare il limite del massimale: quel limite, infatti, vale per le obbligazioni altrui di cui l’assicuratore per contratto debba rispondere. Non vale, invece, per le obbligazioni dell’assicuratore che scaturiscono dal fatto proprio, invece che dal fatto dell’assicurato. L’inadempimento della obbligazione risarcitoria nei confronti del...
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