Con sentenza n. 8626 del 6 febbraio 2025-3 marzo 2025, la sesta
sezione penale della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di sospensione
condizionale della pena, ha affermato che il giudice che intenda subordinare il
beneficio al pagamento di una provvisionale è tenuto a motivare, sommariamente,
sulla possibilità per il condannato di adempiere qualora siano stati addotti da
questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della
sua capacità economica (per tutte, da ultimo, Cass. pen., sez. V, 10 settembre 2024,
n. 37160, in motivazione, la Corte ha precisato che gli elementi che fanno
sorgere l'obbligo di verifica si possono ricavare, a titolo esemplificativo, da
eventuali dichiarazioni dei redditi contenute nel fascicolo processuale,
dall'ammissione al gratuito patrocinio, dalla natura del reato contestato e
dalle condizioni personali del condannato, come l'età avanzata o lo stato di
salute).
Tale approdo è stato fatto proprio anche...
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