Con ordinanza n. 3760 del 14 febbraio 2025, la prima sezione civile è intervenuta in tema di inadempimento degli obblighi gravanti sull’intermediario finanziario.
Come ricordato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 32226/2024) non è il contratto quadro a determinare il singolo investimento o disinvestimento: è con il singolo «ordine» che l'investitore decide quale atto porre concretamente in essere avvalendosi dell'operato dell'intermediario (ad esempio, concludendo direttamente con detto soggetto contratti relativi a titoli che quegli già detenga nel proprio portafoglio, o conferendo al medesimo uno specifico mandato avente ad oggetto l'acquisto o la vendita di alcuni prodotti finanziari, o, ancora, incaricandolo di una mera attività di trasmissione del proprio ordine all'intermediario negoziatore). Pertanto le operazioni di investimento sono atti di natura negoziale autonomi rispetto al contratto quadro. Nelle operazioni di...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
PACCHETTO ESERCITAZIONI TUTTE LE MATERIE - CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PROFESSORI
Alberto Marcheselli, Giuliana Passero, Massimo Scuffi