Con sentenza n.
5306 del 14 dicembre 2023-6 febbraio 2024, la sesta sezione penale della Corte
di Cassazione ha ricordato che il comma 1 dell’art. 388 c.p. sanziona la
condotta di chi, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un
provvedimento dell'autorità giudiziaria o di cui sia in corso l'accertamento,
«compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti».
Si è affermato
(Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 4945) che, atteso il tenore letterale
della disposizione, non è sufficiente, al fine di colorare di illiceità penale
la condotta de qua, che gli atti siano oggettivamente finalizzati a consentire
al loro autore di sottrarsi agli adempimenti indicati, ma è necessario che gli
stessi si caratterizzino altresì per la loro natura simulatoria o fraudolenta.
La necessità di individuare questo quid pluris nella condotta dell'agente è stata sottolineata anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 12213 del 21 dicembre 2017)...
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