Con sentenza n. 19153 del 3 marzo 2023 (dep. 8 maggio 2023), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato l’orientamento ermeneutico affermatosi in seno alle Sezioni Unite nell’ultimo ventennio, secondo cui l’imputabilità non è una mera condizione psichica indispensabile per attribuire un reato all’agente, ma l’espressione della capacità penale dell’imputato complessivamente valutabile alla luce del suo comportamento, nella convinzione che non può esservi colpevolezza senza piena consapevolezza delle proprie azioni delittuose. L’imputabilità, infatti, come evidenziato dalle Sezioni Unite, è la condizione soggettiva indispensabile per affermare la responsabilità penale dell’agente e presuppone l’accertamento di una condizione di rimproverabilità verificabile processualmente (Cass. pen., sez. un., 21 maggio 2005, n. 9163).
Attraverso questo percorso ermeneutico, che affonda le sue radici nella giurisprudenza di legittimità affermatasi negli...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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