Con
ordinanza n. 25840 del 27 settembre 2024, la sezione lavoro della Corte di Cassazione
ha affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di
godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla
Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Robinson
Steele del 2006, ha precisato che con l’espressione “ferie annuali retribuite”
contenuta nell’art. 7, n. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare
riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta”
la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale
periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio
2009 in C.350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e altri).
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe...
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