Con sentenza n.
30926 del 7 novembre 2023, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha
richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite che da tempo hanno affermato che
la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della
società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello
strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno
contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla
natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni
della persona giuridica (cfr. fra le tante Cass. civ., sez. un. n. 29078 del
2019; Cass. civ., sez. un., n. 21299 2017; Cass. civ., sez. un., n. 7759 del
2017; Cass. civ., sez. un. n. 26591 del 2016).
Riguardo alle deroghe e alle norme speciali che il legislatore ha di volta in volta dettato, deve rilevarsi che fino al 2008 non vi era un vincolo di assunzione con pubblico concorso; infatti Cass. civ. 1° agosto 2019, n. 20782 ha affermato che, in...
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