Con ordinanza n. 21223 del 30 luglio 2024, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ricordato che, sul licenziamento disciplinare del dirigente, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 7880 del 2007, hanno affermato il principio per cui le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, comma 2 e 3, L. 20 marzo 1970, n. 300, devono trovare applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente - a prescindere dalla specifica collocazione che lo stesso assume nell'impresa - sia se il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente (o, in senso lato, colpevole) sia se a base del recesso ponga, comunque, condotte suscettibili di farne venir meno la fiducia. Dalla violazione di dette garanzie, che si traduce in una non valutabilità delle condotte causative del recesso, ne scaturisce l'applicazione delle conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione, non potendosi per motivi,...
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