Con ordinanza n. 2297 del 31 gennaio 2025, la sezione lavoro
della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di prestazioni
assistenziali e previdenziali, la domanda giudiziaria di rivalutazione
contributiva per esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13, comma 8, L. 27
marzo 1992, n. 257, dev'essere preceduta, a pena d'improponibilità, da quella
amministrativa rivolta all'INPS, in quanto ente competente all'erogazione della
prestazione (da ultimo, Cass. civ., n. 12357/2024, punto 6 del Considerato e
Cass. n. 32288/2024).
L'improponibilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. civ., sez. lav., 6 aprile 2021, n. 9230) e si ripercuote su tutti gli atti del processo, determinandone la nullità (Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2020, n. 14074, punto 6 del Considerato). La necessità della previa presentazione della domanda amministrativa permea l'intero contenzioso previdenziale e si può desumere dalle previsioni generali...
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