Con ordinanza n. 30721 del 29 novembre 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la pronuncia di addebito non può fondarsi unicamente sul mero riscontro della violazione dei doveri che discendono dal vincolo matrimoniale, essendo invece necessario l’accertamento dell’effettiva idoneità della condotta a essere causa, non necessariamente unica, ma comunque determinante dell’intollerabilità della prosecuzione del rapporto (Cass. civ. 12 maggio 2017, n. 11929) e che il nesso possa escludersi presuntivamente allorquando la violazione intervenga nel contesto di una globale e consolidata crisi del rapporto (Cass. civ. 7 dicembre 2007, n. 25618). Pertanto, in capo a chi lamenta la violazione dei doveri coniugali e domanda la dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, incombe un doppio onere di prova: un primo concernente l’esistenza della violazione e un secondo...
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