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La prova che l'imputato «conosce e vuole» la progressione del processo nei gradi successivi prima e dopo la riforma «Nordio»

Autore: Valerio de Gioia
Data: 16 Gennaio 2025

Con sentenza n. 1937 del 17 ottobre-16 gennaio 2025, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato la portata applicativa dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. introdotto dal D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia).

La Suprema Corte ha premesso che la L. 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. legge Nordio) ha parzialmente riscritto la norma; in particolare l'art. 2, lett. o, seconda parte ha abrogato il comma 1-quater della norma, limitatamente all'obbligo, quando si è proceduto in assenza e il difensore ha nomina fiduciaria, di depositare con l'atto di impugnazione del difensore anche lo specifico mandato ad impugnare rilasciato al medesimo dopo la pronuncia della sentenza: l'obbligo permane quindi soltanto nel caso di difesa d'ufficio. La legge Nordio non ha previsto alcuna norma transitoria: ciò implica che, per quanto di interesse, al caso in esame, continua ad essere applicabile l'art. 581 comma 1-quater c.p.p. come introdotto dalla riforma Cartabia. L'art. 581 comma 1-quater c.p.p. si applica anche al ricorso per Cassazione: in tal senso si è espressa, in termini di assoluta prevalenza, la giurisprudenza d legittimità, essendosi osservato che la norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione. È stato a tale proposito ancora precisato che la norma di cui all'art. 581-quater c.p.p., persegue lo scopo di garantire all'imputato la conoscenza consapevole dell'incedere della progressione processuale nelle fasi di impugnazione, cui deve ritenersi informato anche il giudizio di cassazione. La norma in esame mira ad assicurare la celebrazione del giudizio di impugnazione solo nei casi in cui l'imputato, assente nei gradi antecedenti, abbia avuto effettiva contezza della decisione emessa a suo carico: lo specifico mandato ad impugnare del comma 1-quater è adempimento che serve, infatti, per «ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l'imputato "conosce e vuole", non solo l'esistenza del processo, ma anche la sua progressione nei gradi successivi» (Cass. pen., sez. II, 20 ottobre 2023, n. 47927). Di qui la disciplina dell'impugnazione della sentenza pronunziata nei confronti dell'imputato assente, che prevede che il conferimento dello specifico mandato a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio in esso contenute debbano avvenire in un momento successivo alla sentenza e contestuale all'impugnazione, nella misura in cui sono espressione della necessaria e consapevole volontà dell'imputato all'impugnazione (Cass. pen., sez. V, 28 novembre 2023, n. 1177). Il conferimento del mandato speciale è indice di tale acquisita consapevolezza, richiesta al fine di evitare la celebrazione di attività processuali assoggettate al rischio di essere travolte dall'attivazione, da parte dell'imputato sedicente ignaro, dei rimedi restitutori all'uopo previsti (la rescissione del giudicato e l'istituto della restituzione nel termine, delineato nel nuovo art. 175, comma 2.1, c.p.p.). La finalità evidenziata emerge con chiarezza dai lavori preparatori della riforma, nei quali è ben illustrato il contesto delle innovazioni proposte in tema di legittimazione del difensore all'impugnazione. Tale soluzione è del resto coerente con la relazione predisposta dalla c.d. "Commissione Lattanzi" , secondo cui «nel contesto delle innovazioni proposte, va rimarcato che l'intervento sulla legittimazione del difensore ad impugnare costituisce uno snodo essenziale, sia in chiave di effettiva garanzia dell'imputato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie: la misura, infatti, è volta ad assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato giudicato in assenza e ad evitare - senza alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato, tutelato dai rimedi "restitutori" contestualmente assicurati - l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato». Ed invero, l'intero sistema processuale introdotto dalla riforma c.d. Cartabia – ossia tanto le norme di cui all'art. 420-bis c.p.p. sull'assenza, quanto quelle in tema di impugnazioni e restituzione nel termine – è permeato dall'esigenza di garantire una partecipazione consapevole e volontaria dell'imputato al processo: anche l'impugnazione deve costituire espressione del personale interesse dell'imputato a coltivare il gravame piuttosto che una scelta del difensore, quasi automatica. Imponendo, attraverso l'onere di allegazione di cui al comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p., che vi sia la prova che l'imputato "conosce e vuole" la progressione del processo nei gradi successivi, il nuovo sistema corregge, d'altra parte, una patologia del sistema processuale previgente, che permetteva la celebrazione di gradi ulteriori di giudizio su impugnazione del difensore, e che consentiva poi al diretto interessato di porre nel nulla questa attività processuale attivando i rimedi straordinari garantiti dagli artt. 175 o 629-bis c.p.p. (secondo i confini tracciati da Cass. pen., sez. un., 17 luglio 2014, n. 36848). La Riforma Cartabia, nel riscrivere il diritto delle impugnazioni, si è posta il problema della inevitabile precarietà dell'attività processuale svolta nei gradi successivi di giudizio, eventualmente effettuata nella inconsapevolezza (o nella mancanza di prova della consapevolezza) del diretto interessato, ed esposta, pertanto, al rischio della richiesta del rimedio restitutorio nel momento in cui l'imputato fosse emerso dalla sua situazione di assenza, ed ha conseguentemente previsto, per il difensore d'ufficio, gli oneri di allegazione del comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p., che garantiscono che l'impugnazione avvenga soltanto se l'imputato la conosce e la vuole. Occorre considerare a tale proposito che il D.L.vo n. 150 del 2022, ha approntato una serie di rimedi restitutori che possono reintegrare l'imputato nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare, quando prova che l'assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo. Tra questi, una nuova previsione di nullità da far valere in appello (art. 604, comma 5-bis, c.p.p.) e nel giudizio dì legittimità (art. 623, comma 1, lett. b- bis c.p.p.); ed ancora, l'ampliamento dell'istituto della restituzione in termini di cui all'art. 175 c.p.p., con la previsione di una nuova ipotesi di restituzione per l'imputato giudicato in assenza, il quale, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 420-bis c.p.p., può fornire la prova di non avere avuto conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Cass. pen., sez. IV, 11 ottobre 2023, n. 43718), oltre all'istituto della rescissione del giudicato che riguarda appunto l'ipotesi della erronea dichiarazione di assenza (cfr. Cass. pen., sez. un., 26 novembre 2020, n. 15498). Nella stessa ottica si pone, su altro piano rispetto ai rimedi restitutori già evidenziati, appositamente ridisegnati ed implementati, il prolungamento dei termini per impugnare di cui art. 585 comma 1-bis c.p.p., concessi al difensore dell'assente, in quanto onerato del compito di farsi rilasciare la nuova e apposita procura. Giova sul punto anche evidenziare come anche nel sistema CEDU è sufficiente che un rimedio alla mancata conoscenza del processo esista, e che sia effettivo, e la circostanza che il diritto processuale interno garantisca la riapertura del procedimento in favore dell'imputato inconsapevole di essere stato giudicato in assenza è condizione sufficiente per escludere la violazione dell'art. 6 della Convenzione sotto il profilo del diritto a che la causa penale «sia esaminata equamente» (Bivolaru c. Romania (n. 2), n. 66580/12, §§ 8-18, 2 ottobre 2018). Nello stesso diritto eurounitario, la circostanza che il rimedio a disposizione dell'assente si possa attivare soltanto dopo l'irrevocabilità della sentenza è espressamente sancita dall'art. 8, comma 4, della direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (sul punto, in termini, Corte giustizia UE, quarta sezione, C-569/2019, 19 maggio 2022, IR). I principi, che sono stati sin qui evocati, non trovano deroga nelle situazioni in cui la giuridica correttezza della dichiarazione di assenza sia controversa: sia la lettera della norma del comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p., che la lettura sistematica della stessa nel complesso delle disposizioni del codice, come modificato dal D.L.vo n. 150 del 2022, inducono a ritenere necessario l'onere di allegazione dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza oggetto di impugnazione, e corredato della dichiarazione o elezione di domicilio, anche al caso dell'assente che contesti, con la impugnazione, proprio la correttezza della dichiarazione giudiziale di assenza (come affermato da Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 2024, n. 7169). Come ampiamente argomentato sopra, il sistema processuale introdotto dal D.L.vo 150 del 2022 fornisce, infatti, comunque tutela all'assente che deduca la non correttezza della dichiarazione di assenza, mediante l'istituto, ridefinito, della restituzione nel termine per impugnare di cui all'art. 175, comma 2.1., c.p.p., che prevede che «l'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420 bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa». Non è ultroneo osservare come nella stessa linea si ponga anche il recentissimo intervento legislativo di cui alla citata legge Nordio n. 114 del 2024: la circostanza che la novella legislativa abbia mantenuto l'obbligo, per il solo difensore d'ufficio, di allegare all'atto di impugnazione lo specifico mandato ad impugnare, conforta la prospettata interpretazione della norma, ora vigente per le sole impugnazione proposte tra il 31 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della c.d. legge Cartabia), ed il 25 agosto 2024 (data di entrata in vigore della legge Nordio), mostrando la perdurante attenzione del legislatore ai temi sottesi alla ratio della disposizione stessa, confortando l'interprete dal rifuggire da interpretazioni anche solo parzialmente abrogatrici; ed infatti la ragione giustificatrice della differente disciplina scaturente dalla modifica apportata dalle legge Nordio al comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p. è da individuare nel differente rapporto che si instaura tra difensore di fiducia ed imputato, dal momento che l'esistenza di un mandato fiduciario induce a presumere l'effettività del rapporto tra difensore ed imputato, e quindi l'esistenza di una effettiva comunicazione del difensore rispetto all'imputato, e di una corrispondente consapevolezza dell'imputato in ordine alle scelte difensive compiute dal difensore nel suo interesse.

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