Con
ordinanza n. 19955 del 19 luglio 2024, la prima sezione civile della Corte di
Cassazione ha ribadito che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo
di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il
diritto al mantenimento, anche nel caso in cui sia richiesta la revoca del
contributo in precedenza disposto, è a carico del richiedente, vertendo esso
sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la
propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno,
attivato nella ricerca di un lavoro (così Cass. civ., sez. I, 20 settembre
2023, n. 26875).
Ai fini dell’accoglimento della domanda, così come del permanere dell’obbligo a fronte dell’istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria...
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