La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza
n. 21938 del 30 luglio 2021, è tornata sui limiti della prova per l’accertamento
della simulazione di una vendita compiuta dal de cuis.
La giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente affermato che l'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius", siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo – con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni – quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima (Cass. civ., sez. II, 13 giugno 2018, n. 15510). In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione e il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori...
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