Con ordinanza n. 25055 del 18 settembre 2024, la prima sezione civile
della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di quantificazione dell'assegno
di mantenimento a favore del coniuge.
L’art. 156, comma 1, c.c., stabilisce che «il giudice, pronunziando la
separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la
separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al
suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri».
Per quanto riguarda i figli, l’art. 155 c.c. richiama l’art. 337-ter c.c. (applicabile anche ai figli maggiorenni ancora non indipendenti economicamente), il quale prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare...
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