Le spedizioni di libri cartacei saranno sospese dal 10 al 21 agosto. Per ricevere i libri prima della sospensione, effettuare l’ordine entro giovedì 6 agosto pagando con Carta o PayPal.
Durante tale periodo Ebook, Corsi e Banche dati saranno regolarmente erogati se pagati con Carta o PayPal.
L’assistenza clienti sarà sospesa sospesa dall’10 al 21 agosto.
Riprenderemo la normale attività da lunedì 24 agosto.
Con sentenza n. 10412 del 4 febbraio-17 marzo 2025, la quinta
sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la recidiva è una
circostanza aggravante facoltativa, che deve essere obbligatoriamente
contestata dal pubblico ministero, ma che il giudice può escludere laddove la
ricaduta nel reato, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, non
appaia sintomatica di una maggiore colpevolezza e pericolosità dell'agente (Cass.
pen., sez. un., 27 ottobre 2011, n. 5859; Cass. pen., sez. un., 27 maggio 2010,
n. 35738).
Ne consegue che il procedimento applicativo della recidiva ha, dunque, carattere bifasico. Infatti, esso postula, in prima battuta, la verifica della sussistenza degli elementi strutturali dell'aggravante in parola, i quali, pur differenti a seconda di quale tra le ipotesi previste dall'art. 99 c.p. sia stata contestata, presentano un sostrato minimo comune, costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna per un delitto passata in giudicato...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
LIBRO
I codici penale e di procedura penale annotati con la giurisprudenza per l'esame di avvocato
Fabrizio Colli, Fabrizio Ferri, Stefano Gennari
CORSO VIDEO REGISTRATO
Enrico Mario Ambrosetti, Filippo Berto