Con sentenza n. 10412 del 4 febbraio-17 marzo 2025, la quinta
sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la recidiva è una
circostanza aggravante facoltativa, che deve essere obbligatoriamente
contestata dal pubblico ministero, ma che il giudice può escludere laddove la
ricaduta nel reato, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, non
appaia sintomatica di una maggiore colpevolezza e pericolosità dell'agente (Cass.
pen., sez. un., 27 ottobre 2011, n. 5859; Cass. pen., sez. un., 27 maggio 2010,
n. 35738).
Ne consegue che il procedimento applicativo della recidiva ha, dunque, carattere bifasico. Infatti, esso postula, in prima battuta, la verifica della sussistenza degli elementi strutturali dell'aggravante in parola, i quali, pur differenti a seconda di quale tra le ipotesi previste dall'art. 99 c.p. sia stata contestata, presentano un sostrato minimo comune, costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna per un delitto passata in giudicato...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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