Con ordinanza n. 9446 del 9 aprile 2024, la sezione tributaria della
Corte di Cassazione è intervenuta in tema di registrazione di ufficio.
L’art. 15, comma 1, lett. d), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede che: «in mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 10 la registrazione è eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta: (…) d) per i contratti verbali di cui alla lettera b) dell'art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attività commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarità dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti». Il richiamato art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone, poi, che: «Sono soggetti a registrazione i contratti verbali: (…) b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di...
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LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso