Con ordinanza n. 8577 del 29 marzo 2024, la seconda sezione civile ha
affermato che la regolarizzazione mediante ratifica dell’operato processuale di
un amministratore di condominio avviene mediante delibera dell’assemblea, il
cui verbale, ove sottoscritto, ha natura di scrittura privata, senza, peraltro,
che la mancata firma ad opera del presidente o del segretario (a differenza di
quanto ad esempio prescritto dall’art. 2375 c.c. per il verbale dell'assemblea
societaria) costituisca causa di annullabilità della delibera stessa (Cass. civ.
n. 27163 e n. 11375 del 2017; n. 40827 del 2021; n. 22958 del 2022).
È infatti univoco l'orientamento interpretativo, che va qui ribadito, secondo cui la nomina del presidente e del segretario dell'assemblea di condominio, nel regime antecedente all'introduzione del comma 6 dell'art. 66 disp. att. c.c. (avvenuta in forza del D.L. n. 104 del 2020, convertito in L. n. 126 del 2020, ove si è previsto che, in caso di partecipazione...
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