Con sentenza n. 4890 del 10 dicembre 2021 (dep. 10 febbraio 2022), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui in tema di atti persecutori, non è idonea ad estinguere il reato la remissione di querela, formata in sede extraprocessuale e depositata nella cancelleria del giudice a quo a corredo dell'impugnazione, in quanto atto non perfezionato davanti all'autorità giudiziaria, né davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l'art. 612-bis c.p., comma 4, facendo riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p., che prevede la possibilità di effettuare la remissione solo con tali modalità.
In via preliminare, in tema di atti persecutori, ai fini della irrevocabilità della querela ai sensi dell'art. 612-bis c.p., comma 4, è necessario che nella imputazione sia contestato in modo chiaro e preciso che la condotta è stata realizzata,...
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