Con ordinanza n.
3350 del 6 febbraio 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha
ribadito il principio secondo cui la responsabilità ascritta all'operato delle
autorità di vigilanza per il fatto commesso da un proprio dipendente o da un proprio
funzionario ha natura extracontrattuale e presuppone quale «suo logico
corollario» che sia accertata e dichiarata la responsabilità ai sensi dell'art.
2043 c.c., di una delle persone fisiche poste in rapporto giuridicamente
rilevante con l'ente stesso (amministratori, funzionari, dipendenti), le quali,
per la posizione di "protezione" rispettivamente rivestita, siano in
condizione di adottare le misure preventive necessarie ad evitare la
consumazione dell'illecito (così in motivazione Cass. civ., sez. III, 3 ottobre
2013, n. 22585; Cass. civ. 22524/2019).
Non sono ravvisabili i presupposti per poter dire che la responsabilità ascritta all'operato degli organi di vigilanza rifluisca nell'ambito di...
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