Con la sentenza n. 41202 del 19 settembre-11 novembre 2024, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che, in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e, ricorrendo i presupposti dell’art.29, comma 3, D.L.vo n. 81 del 9 aprile 2008, sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 D.L.vo n.81/2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343).
L'analisi del rischio va effettuata in diretta relazione con il contesto lavorativo e con le mansioni assegnate ai lavoratori. Si è, in proposito, già...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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