Con ordinanza n. 5673 del 4 marzo 2025, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la ASL è responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN, essendo tenuta per legge – nei limiti dei livelli essenziali di assistenza – ad erogare l'assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento (Cass. civ. n. 14846 del 2024; Cass. civ. n. 6243 del 2015). L’affermazione si fonda sulla norma fondamentale di cui all’art. 25, comma 3, L. n. 833 del 1978 («l'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino»). Il soggetto pubblico, per l’adempimento dell’obbligazione di...
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