Con ordinanza n. 25406 del 23 settembre 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possono spiegare un'efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato, poiché il pagamento al soggetto non legittimato – quand’anche frutto di una negligente negoziazione – non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell'assegno che costituisce il presupposto indispensabile della sua presentazione alla banca per l’incasso. Qualora la sottrazione sia stata cagionata o comunque agevolata dall'adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l'assegno pervenga al destinatario, non può dubitarsi che la scelta delle predette modalità costituisca, al pari dell'errore nell'identificazione...
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