Con
ordinanza n. 8163 del 27 marzo 2025, la terza sezione civile della Corte di Cassazione,
intervenendo in tema di responsabilità medica, ha affermato che il fatto che
siano locati, oltre ai locali, anche gli strumenti non rende la casa di cura
responsabile dell’operato di chi quegli strumenti utilizza, e salvo ovviamente
il difetto di funzionamento, ma per il quale la responsabilità è a diverso
titolo, e che comunque non è il caso che ci occupa: qui il danno è causato
dalla condotta del medico, e non dal difetto dello strumento da costui avuto in
godimento dalla casa di cura.
La struttura sanitaria risponde dunque del fatto del medico qualora si sia avvalsa dell’opera del medico, nell’adempimento della propria obbligazione (art. 7, L. n. 24 del 2017): occorre dunque che la struttura abbia assunto obbligazione verso il paziente e, per adempiervi, si sia avvalsa del medico. Valga un argomento a contrario: la Suprema Corte ha statuito che ove l’azienda...
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