Con ordinanza
n. 35327 del 7 giugno-22 agosto 2023, la settima sezione penale della Corte di
Cassazione ha affermato che, ai fini dell'individuazione delle condizioni
necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito,
imponibile o non, siccome espressivo, di capacità economica (Cass. pen., sez. IV,
6 marzo 2019, n. 12410) e le false indicazioni o le omissioni anche parziali
dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o
in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrano
il reato di cui all’art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si tratta solo
allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per
l'ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine
irrilevanti (Cass. pen., sez. IV, 16 aprile 2019, n. 20836).
La correttezza
di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un appiglio testuale in
quanto incidentalmente affermato delle Sezioni Unite in una decisione
riguardante la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del beneficio,
con specifico riferimento alla falsità o all'incompletezza della dichiarazione
sostitutiva di certificazione, prevista dall'art. 79, c. 1, lett. c) d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, in caso di redditi che non superino il limite di
ammissibilità (Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2019, n. 14723).
Ai fini
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo
dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere
computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e
contribuisca alla vita in comune (Cass. pen., sez. IV, n. 44121 del 2012).
In ordine
all'elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello
Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano
l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito
per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico,
rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di
controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo
eventuale (Cass. pen., sez. IV, 5 giugno 2019, n. 37144).
Inoltre, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95 cit., in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inutilità del falso (Cass. pen., sez. IV, 11 gennaio 2018, n. 7192; Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 2017, n. 45786).
Ciò posto sui principi operanti in materia, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e non contraddittoria, coerente coi principi affermati in sede di legittimità, ha sottolineato l'utilizzazione da parte dell’imputato di un dato falso, costituito dall'omessa parziale indicazione dei redditi del nucleo familiare e l'artato confezionamento della dichiarazione finalizzata al certificato ISEE.
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso
CORSO VIDEO REGISTRATO
Videoregistrazione live webinar - Cronaca, critica e satira: istruzioni per l'uso
Vincenzo Cardone, Fabrizio Criscuolo, Francesco Verri