Con ordinanza
n. 3768 del 12 febbraio 2024, la prima sezione civile ha affermato che parti
del procedimento di adozione (di maggiorenne) in esame sono esclusivamente
l'adottante, l'adottando ed il pubblico ministero. E gli stessi soggetti sono i
soli legittimati ad impugnare il decreto di adozione.
Ai sensi
dell'art. 305 c.c., l'adozione si può revocare soltanto nei casi di: a) revoca
per indegnità dell'adottato (art. 306 c.c.), quando l'adottato abbia
"attentato" alla vita dell'adottante o del suo coniuge oppure alla
vita dei suoi discendenti o degli ascendenti o si sia reso colpevole nei loro
confronti di un delitto punibile con pena detentivi non inferiore nel minimo a
tre anni; b) revoca per indegnità dell'adottante.
Il testo originario dell'art. 313 c.c., è stato modificato ad opera della L. n. 184 del 1983, che ha previsto l'obbligo di motivazione del decreto di adozione di persone di maggiore età e, inserendovi un secondo comma, la reclamabilità alla Corte...
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