Con sentenza n.
35484 del 5 aprile-23 agosto 2023, la prima sezione penale della Corte di
Cassazione è tornata sugli effetti prodotti dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 24 del 2019 sul giudizio di pericolosità sociale formulato
con il decreto applicativo della misura di prevenzione patrimoniale di cui
viene chiesta la revocazione.
La Corte costituzionale, nel sottoporre a complessivo scrutinio le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b), D.L.vo, 6 settembre 2011, n. 159, ha, tra l'altro, ritenuto che quella sub b), relativa alla pericolosità di «coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» – per come interpretata negli arresti più recenti di questa Corte di legittimità, antecedenti e successivi ,alla nota decisione della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, tesi ad estrarre dalla disposizione contenuti di maggiore tassatività descrittiva – non sia in contrasto con i principi costituzionali, mantenendone inalterata la vigenza. La sentenza ha, però, sottolineato, attraverso il richiamo all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la necessità di una lettura convenzionalmente orientata e «tassativizzante» della fattispecie in forza della quale la fase prognostica, relativa alla probabilità che il soggetto delinqua in futuro, è necessariamente preceduta da una fase diagnostico-constatativa, destinata all'accertamento, in ottica retrospettiva, degli elementi costitutivi delle cosiddette «fattispecie di pericolosità generica», attraverso un apprezzamento di «fatti», costituenti a loro volta «indicatori» della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (Cass. pen., sez. I, 1° febbraio 2018, n. 24707; Cass. pen., sez. II, 4 giugno 2015, n. 26235; Cass. pen., sez. I, 24 marzo 2015, n. 31209). Ha ricordato, in particolare, che l'uso dell'aggettivo «delittuoso» comporta che l'attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di «delitto» e non di un qualsiasi illecito (Cass. pen., sez. I, 19 aprile 2018, n. 43826; Cass. pen., sez. II, 23 marzo 2012, n. 16348) e che l'avverbio «abitualmente» viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Cass. pen., sez. I, 24 marzo 2015, n. 31209), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Cass. pen., sez. I, 15 giugno 2017, n. 349), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Cass. pen., sez. II, 19 gennaio 2018, n. 11846), mentre il riferimento ai «proventi» di attività delittuose viene, a sua volta, interpretato nel senso di richiedere la «realizzazione di attività delittuose che siano produttive di reddito illecito» e dalle quali sia scaturita un'effettiva derivazione di profitti illeciti (Cass., pen., sez. I, 24 marzo 2015, n. 31209). La giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel suo consesso più rappresentativo, ha chiarito che l'interpretazione adeguatrice della fattispecie di pericolosità di cui all'art. 1, lett. b), D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, avallata della decisione della Corte Costituzionale attraverso una sentenza «interpretativa di rigetto», mentre ha un «valore persuasivo» per i procedimenti ancora pendenti «proprio per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazioni costituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes ...» - è , invece, «inidonea a rimettere in discussione il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione». A quest'ultimo proposito, le Sezioni Unite hanno espressamente richiamato la decisione (Cass. pen., sez. VI, 7 ottobre 2020, n. 29551) resa a fronte di una fattispecie relativa a confisca disposta in relazione alla riconosciuta pericolosità del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), D.L.vo n. 159 del 2011, n. 159, nella quale è stato sottolineato come le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l'infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentano la revoca dei provvedimenti definitivi, potendo «costituire solamente un autorevole punto di riferimento per l'interpretazione della disciplina in questione nei procedimenti pendenti, non anche svolgere una valenza "demolitoria" rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedimentale».
Le Sezioni Unite si sono occupate anche dell'ipotesi in cui la confisca sia stata disposta sulla base di un «doppio titolo», ossia sulla base dell'iscrizione del proposto sia nella categoria soggettiva di cui alla lett. a), del comma 1 dell'art. 1, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, sia in quella di cui alla lett. b). Al riguardo hanno precisato che «l'ovvia fondatezza della richiesta di revocazione con riguardo alla lett. a) cit. deve accompagnarsi alla verifica se il "titolo" di cui alla lett. b) cit. sia, rispetto allo specifico provvedimento di confisca che viene in rilievo, autonomo e autosufficiente, ossia svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla figura di pericolosità sociale dichiarata incostituzionale e idoneo - nella prospettazione del giudice di merito - a offrire integrale fondamento al provvedimento ablatorio, in tutte le componenti patrimoniali che ha preso ad oggetto», aggiungendo che «qualora tale verifica dia esito positivo, la confisca non può essere revocata, basandosi su un titolo non colpito dalla declaratoria di illegittimità». Il giudice della revocazione, pertanto, non è chiamato ad accertare «che il provvedimento di applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica - anche - ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. b), cit. sia fornito di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito (delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso) necessario, alla luce della richiamata sentenza del giudice delle leggi, affinché le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nella lett. b) dell'art. 1, D.L.vo n. 159 del 2011». Tanto, sul rilievo che, laddove, invece, si assegnasse al giudice della revocazione il compito di rivalutare gli elementi posti a sostegno dell'affermazione dell'ascrivibilità del soggetto alla luce dei canoni interpretativi avallati dalla sentenza n. 24 del 2019 si finirebbe per attribuire, in buona sostanza, alla pronuncia di rigetto quell'attitudine a incidere erga omnes sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui essa si è detto essere priva. In conclusione, nella delibazione della richiesta di revocazione della confisca disposta, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019, previo inquadramento della pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, il giudice della prevenzione non è tenuto ad effettuare una nuova valutazione del materiale probatorio, che è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b); fermo restando che il fondamento giustificativo della confisca basato sulla categoria criminologica non investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale deve connotarsi in termini di autonomia e autosufficienza.
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
CORSO VIDEO REGISTRATO
Gabriele Casartelli, Anna Lago