Con ordinanza n. 10974 del 26 aprile
2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che l'assegno
di mantenimento dei figli è destinato, di regola, "ai bisogni ordinari del
figlio, ... certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo
intervalli temporali, più o meno ampi", mentre le spese straordinarie,
" imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare", richiedono, per la
loro azionabilità "l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in
cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle
esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni
economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione" (Cass. civ.
35710/2021; Cass. civ. 1562/2020). In ogni caso, la prestazione deve essere
idonea a garantire al figlio il soddisfacimento del medesimo tenore di vita
goduto prima della crisi familiare.
Con riguardo ai figli maggiorenni e non autosufficienti economicamente, poi, i presupposti...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
PACCHETTO ESERCITAZIONI TUTTE LE MATERIE - CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PROFESSORI
Alberto Marcheselli, Giuliana Passero, Massimo Scuffi