Con ordinanza n. 39 del 2 gennaio 2025, la terza sezione
civile della Corte di Cassazione ha rammentato in quali termini e con quali
modalità il fatto del danneggiato possa atteggiarsi ad esclusiva ragione
causale dell’evento dannoso, anche finendo con l’elidere il nesso eziologico
rispetto ad una res da altri custodita, così degradando quest’ultima a mera (ed
irrilevante ai fini risarcitori) occasione dell’evento.
Rilievo centrale riveste, al riguardo, la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell’art. 1227, comma 1, c.c.: essa, estrinsecazione del principio di causalità materiale, impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva...
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