Con sentenza n. 10397 del 5-14 marzo 2025, la sesta sezione
penale della Corte di Cassazione ha affermato che l’art. 570-bis c.p. – inserito
nel codice penale dall’art. 2, comma 1, lett. g), D.L. vo n. 21 del 1° marzo
2018 – risponde alla esigenza di «salvaguardia degli soggetti più deboli» e
assorbe «le previsioni di cui all'art. 12-sexies, L. 1° dicembre 1970, n. 898
(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)» e quelle di cui all'art.
3, L. 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei
coniugi e affidamento condiviso dei figli).
Come già ritenuto dalla Suprema Corte, l’art. 570-bis c.p. «riproduce, effettivamente, anche se non in modo letterale, le previgenti disposizioni penali contenute nell'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, e nell'art. 3 della legge n. 54 del 2006, norme che, conseguentemente, sono state espressamente abrogate dall'art. 7, lett. b) ed), D.L.vo n. 21 del 2018» (così in motivazione Cass....
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