Con sentenza n. 14608 del 14 marzo 2023 (dep. 6 aprile), la terza sezione penale della Corte di cassazione si è occupata della rilevanza penale della detenzione delle bombolette di spray urticante al peperoncino.
Come è noto, col Decreto Ministeriale n. 103/2011, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», il Ministero dell'Interno ha prescritto le condizioni in presenza delle quali uno strumento di autodifesa fondato sull'impiego di capsaicina può essere legittimamente detenuto, stabilendo, all'art. 1, comma 1, che gli strumenti di autodifesa di cui all'art. 2, comma 3, I. n. 110 del 1975, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono presentare le seguenti caratteristiche: «a) contenere una miscela non superiore a 20 ml; b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi...
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