Con ordinanza n. 18552 dell’8 luglio 2024, la sezione
lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito il principio – già invalso nella
giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 28120/2017) –, è consentita la
rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma in base
agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se
la questione della validità del primo licenziamento sia ancora "sub iudice",
purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente
intimazione.
Tale rinnovazione, risolvendosi nel compimento di un
negozio diverso dal precedente, esula dallo schema dell'art. 1423 c.c.., norma
diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti "ex
tunc" e non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la
manifestazione della propria autonomia negoziale (Cass. civ. 19 marzo 2013, n.
6773; Cass. civ., 6 novembre 2006, n. 23641; Cass. civ., 8 giugno 2005, n.
11946).
Premesso che nulla impedisce...
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