Con ordinanza n. 6624 del 12 marzo 2025, la prima sezione civile
della Corte di Cassazione ha affermato che l’amministrazione di sostegno è
disegnata dalla L. n. 6 del 9 gennaio 2004 come uno strumento volto a
proteggere senza mortificare la persona affetta da disabilità, chiamando il giudice
all’impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della
persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all’amministrato la massima
tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di
autodeterminazione. Questa finalità è la ratio fondante delle norme che
regolano la procedura di apertura dell’amministrazione, e tra queste anche
quella relativa alla scelta dell'amministratore di sostegno che deve avvenire,
come impone l’art. 408 c.c., con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi
della persona del beneficiario, preferibilmente tra i familiari e valorizzando
la volontà espressa dal diretto interessato.
In questi termini anche...
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