Con ordinanza n. 9472 del 6 aprile 2023,
la seconda sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di
testamento olografo.
La sottoscrizione, accanto
all’autografia e alla data, è l’ulteriore requisito formale del testamento
olografo, necessario ai fini della sua validità. Essa consiste nella
apposizione della firma, da parte del testatore, in calce alle disposizioni
testamentarie.
Si è più volte messo in luce che la
sottoscrizione ha una funzione perfezionativa, in quanto il sottoscrivere un
atto è un indice della definitività della dichiarazione (Cass. civ. n.
18616/2017).
Nella generalità dei casi la
sottoscrizione viene apposta alla fine delle disposizioni mortis causa, come
dispone l’art. 602 c.c. (Cass. civ. n. 25275/2007; n. 16186/2003).
Secondo l’opinione prevalente, se la sottoscrizione si trovasse in mezzo alle disposizioni, potrà ritenersi valida quella parte del testamento che la precede, purché possa ritenersi, secondo...
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