Con sentenza n. 13474 del 21 marzo 2023,
la sesta sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema tutela
dei diritti dei terzi in buona fede in caso di confisca disposta nel
procedimento di prevenzione.
L'art. 52, comma 1, D.L.vo 6 settembre
2011, n. 159, stabilisce che la confisca disposta in un procedimento di
prevenzione «non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da
atti aventi data certa anteriore al sequestro»: solo nel rispetto di tale
presupposto il terzo titolare di quel diritto può chiedere e ottenere
l'ammissione allo “stato passivo” predisposto e reso esecutivo dal giudice
delegato del procedimento di prevenzione a norma dell'art. 59 dello stesso decreto.
Nel caso di specie i giudici di merito
hanno ritenuto che tale disposizione vada letta nel senso che laddove il
diritto di credito derivi da un fatto illecito, in particolare dalla
commissione di un reato, il soggetto danneggiato possa chiedere al giudice
delegato del procedimento di prevenzione di essere ammesso allo stato passivo,
per vedere soddisfatto il suo diritto con il provento della liquidazione dei
beni confiscati, solo se il relativo credito sia divenuto "certo e
liquido" in quanto riconosciuto con una pronuncia giudiziaria di condanna
divenuta definitiva prima che, nel procedimento di prevenzione, sia stato
disposto il sequestro finalizzato a quella confisca.
La disposizione dettata dal menzionato art. 52, comma 1, D.L.vo n. 159 del 2011, non richiede che i diritti di credito dei terzi possano essere tutelati nel procedimento di prevenzione promosso nei riguardi del debitore, solo se essi siano divenuti "liquidi e certi" in epoca anteriore alla data di adozione del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione, ma che quei diritti debbano «risultare da atti aventi data certa anteriore al sequestro». In altri termini, non vanno confusi i requisiti di "certezza" e "liquidità" del diritto, intesi come non controvertibilità della sua esistenza e del suo contenuto, nonché del suo ammontare, cui fa riferimento l'art. 474 c.p.c. per indicare le caratteristiche che deve possedere un diritto affinché il relativo titolo esecutivo possa dar luogo ad una esecuzione forzata, con il requisito di certezza “probatoria” richiesto dall'art. 52, comma 1, D.L.vo cit., che è collegato esclusivamente alla collocazione cronologica dell'atto da cui deve risultare l'esistenza di quel diritto. È la ratio della disposizione in argomento che chiarisce il significato di tale riferimento normativo, avendo il legislatore del 2011 voluto chiaramente evitare che attraverso la tutela di un diritto di credito vantato da un terzo possano essere “aggirati” gli effetti ablativi derivanti dall'adozione del provvedimento di confisca di prevenzione: esigenza alla quale sono, altresì, collegabili gli altri requisiti richiesti dalla legge per garantire la protezione di quel diritto, quali la buona fede del titolare del credito e, nel caso di atti ricognitivi meramente formali o di titoli cartolari, l'esistenza del rapporto giuridico fondamentale sottostante (v. art. 52, comma 1, lett. b), c), e d), D.L.vo cit.). Di tanto vi è conferma nella giurisprudenza di legittimità, nella quale si è significativamente puntualizzato come, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il giudice delegato investito della verifica dei diritti di credito dei terzi nei confronti dei beni oggetto di confisca di prevenzione in funzione dell'accertamento della ricorrenza della data certa dei crediti anteriore al sequestro ex art. 52, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, debba tener conto di tutte le ipotesi di rilevanza probatoria contemplate dall'art. 2704 c.c. e, dunque, non solo dei fatti tipici, quali la registrazione o la riproduzione in atto pubblico, ma anche di tutti quei fatti non previsti dalla norma che consentano di stabilire, in modo certo, l'anteriorità della formazione di un documento (in questo senso Cass. pen., sez. V, 7 marzo 2022, n. 22618); e come le modalità concorsuali dell'accertamento dei crediti sorti antecedentemente al sequestro evochino quelle della procedura concorsuale fallimentare, con la particolarità che il presupposto dell'anteriorità del credito nel procedimento ex art. 52, D.L.vo n. 159 del 2011 assolve alla specifica funzione di «evitare che gli effetti della misura di prevenzione patrimoniale vengano elusi attraverso la simulazione di crediti incidenti sul valore del bene confiscato» (così Corte cost., sent. n. 26 del 2019; in senso conforme Corte cost., sent. n. 94 del 2015; e Cass. pen., sez. un., 31 maggio 2018, n. 29847). L'anteriorità del titolo o dell'acquisto del credito rispetto al momento del sequestro, di cui al menzionato art. 52, indica, dunque, la necessità che sia accertato che il relativo diritto sia sorto - in ragione tanto di un atto o un negozio lecito, quanto di un fatto illecito - prima dell'applicazione della misura cautelare del sequestro di prevenzione, e ciò indipendentemente dal fatto che quel diritto sia divenuto certo, liquido ed esigibile in un momento successivo. Nel caso di atto lecito il problema è, perciò, quello dell'efficacia probatoria della relativa documentazione comprovante l'atto costitutivo o traslativo del diritto, rispetto alla quale valgono le regole valutative dettate dall'art. 2704 c.c.; nel caso, invece, di atto illecito, l'insorgenza del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione è riferibile al momento della commissione dell'illecito, rispetto al quale la successiva sentenza di condanna, anche se non ancora definitiva, svolge una mera funzione di accertamento, con estensione degli effetti anche ai crediti accessori quali quelli connessi alla rifusione delle spese processuali), senza che, ai fini che qui interessano, rilevi il momento in cui la sentenza diventa definitiva ed acquisisce la veste di titolo esecutivo.
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
CORSO VIDEO REGISTRATO
Gabriele Casartelli, Anna Lago