Con ordinanza
n. 26877 del 20 settembre 2023, la prima sezione civile della Corte di
Cassazione ha ricordato che sono marchi «deboli» quelli che risultano
concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha
concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso,
ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere
oggetto di un diritto esclusivo (in termini: Cass. civ. 25 gennaio 2016, n.
1267, ove il richiamo a Cass. civ. 26 giugno 1996, n. 5924; cfr. pure, ad
esempio: Cass. civ. 12 maggio 2021, n. 12566, in motivazione; Cass. civ. 15
gennaio 2020, n. 738, non massimata in CED; Cass. civ. 13 febbraio 2019, n.
4254, in motivazione; Cass. civ. 29 novembre 2018, n. 30951, non massimata in
CED).
In particolare, una parola del linguaggio comune può dar vita a un marchio «debole» o «forte» a seconda che consenta, o rispettivamente non consenta, al consumatore di avvertire un’affinità concettuale tra...
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