Con
sentenza n. 32493 del 28 giugno-12 agosto 2024, la prima sezione penale della
Corte di Cassazione è intervenuta in tema di differimento dell’esecuzione della
pena per motivi di salute.
Ai sensi dell'art. 146, comma 1, n. 3, c.p.., l'esecuzione della pena detentiva deve essere obbligatoriamente differita in due casi: “se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale”; se deve aver luogo nei confronti di persona affetta “da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione”. In entrambi i casi, l'ulteriore condizione prescritta dalla norma è che la “persona si trovi in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e...
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