Con ordinanza n. 12478 dell’8 maggio 2024, la prima sezione civile
della Corte di Cassazione ha affermato che l’omesso adempimento dell’obbligo di
mantenimento, in ragione dello stato di detenzione dell’obbligato, lo stesso
può configurarsi quale scriminante a condizione che il periodo di detenzione
coincida con quello dei mancati versamenti e l’obbligato non abbia percepito
comunque dei redditi. In sede di adempimento degli obblighi di pagamento
dell’assegno bisogna, infatti, valutare la colpevolezza o meno dell’obbligato
in riferimento alla sua situazione oggettiva (Cass. civ. 17 luglio 2019, n.
31561).
Invero, le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità...
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