Con
sentenza n. 38909 del 25 settembre-24 ottobre 2024, la terza sezione penale
della Corte di Cassazione ha rammentato che, in tema di violenza sessuale,
l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia
nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire
gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e
repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o
comunque, prevenendone la manifestazione di dissenso (Cass. pen., sez. III, 27
gennaio 2004, n. 6945; Cass. pen., sez. III, 18 luglio 2014, n. 46170).
La Suprema Corte ha, inoltre, affermato che, in tema di reati sessuali, l'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima va esaminata non secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazione ad una...
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