Con sentenza n.
32439 del 22 novembre 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione
ha affermato che il cosiddetto contratto atipico di mantenimento (o di
vitalizio alimentare o assistenziale), quale quello oggetto di lite, è
essenzialmente caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula
effettivamente la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei –
ovvero la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e
la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel
complesso dal vitaliziante –, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o
di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione
del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a
detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali
del vitaliziato.
A ciò si aggiunga, peraltro, che avendosi riguardo all'età ed allo stato di salute del vitaliziato,...
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